Sequestro pensione non oltre il quinto

Pubblicato il 13 aprile 2016

E’ illegittimo il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente che sia stato disposto per una somma eccedente un quinto dell’importo depositato sul libretto pensionistico dell’indagato.

Area diritti inalienabili

Ed infatti, il divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, costituisce regola generale dell'ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti - nella misura di 4/5 del loro importo netto - all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15099 depositata il 12 aprile 2016.

Nella specie, l’annullamento dell’ordinanza di sequestro preventivo, irrogata nell’ambito di un procedimento penale per omesso versamento dell’Iva, è stato disposto dalla Suprema corte limitatamente al sequestro della somma eccedente il quinto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy