Sequestro preventivo anche in ipotesi di concordato

Pubblicato il 02 agosto 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34110 dell'1 agosto 2014, ha affermato la piena legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto i beni mobili e immobili nella disponibilità dell'unico socio di una società che era stata ammessa al concordato preventivo.

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato come il concordato preventivo sia suscettibile di risoluzione per inadempimento, non potendosi escludere, peraltro, “la possibilità di un successivo accertamento della dissimulazione di parte dell'attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o più crediti o di esposizione di passività inesistenti”, tali da condurre alla revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Crisi aziendale e licenziamento collettivo: la procedura

07/08/2025

Bonus Nido: domanda valida per più anni e nuovi criteri di ammissibilità

07/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

07/08/2025

Dalla consultazione sindacale al recesso: il percorso del licenziamento collettivo

07/08/2025

Plafond IVA non trasferibile con soggetti esteri non identificati

06/08/2025

Servizi assistenziali Anaste Confsal. Rinnovo

06/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy