Sequestro preventivo anche in ipotesi di concordato

Pubblicato il 02 agosto 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34110 dell'1 agosto 2014, ha affermato la piena legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto i beni mobili e immobili nella disponibilità dell'unico socio di una società che era stata ammessa al concordato preventivo.

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato come il concordato preventivo sia suscettibile di risoluzione per inadempimento, non potendosi escludere, peraltro, “la possibilità di un successivo accertamento della dissimulazione di parte dell'attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o più crediti o di esposizione di passività inesistenti”, tali da condurre alla revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy