Sequestro su conto revocato, se in pregiudizio alla Banca

Pubblicato il 03 novembre 2015

Con sentenza n. 44010 depositata il 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso di un Istituto di credito, ha revocato il sequestro  su somme di denaro – disposto in relazione alle indagini nei confronti di un correntista per il reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 – anteriormente costituite in pegno a favore della stessa Banca ricorrente.

Nel  ricorso, in particolare, la Banca si doleva del fatto che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato il rigetto della propria istanza di riesame, volta alla revoca/annullamento/inefficacia del sequestro di fatto eseguito nei suoi confronti, in quanto terzo creditore.

Per l'efficacia della cautela, la posizione del creditore e dell'indagato va scissa

Nell'accogliere la censura, la Cassazione ha affermato il principio per cui, al giudice che sequestra o, in caso di ricorso, a quello del riesame, compete sempre valutare se sia il caso di limitare il vincolo, scindendo la posizione del creditore rispetto a quella dell'indagato, ai fini dell'efficacia della cautela.

Non corrisponde dunque al costante insegnamento giurisprudenziale – ha sentenziato la Suprema Corte – l'asserto di cui alla pronuncia impugnata, per cui è sempre necessario dare prevalenza all'interesse pubblico, anche se il terzo (nella specie la Banca creditrice) ne subisce conseguenze pregiudizievoli.

Sequestro, previo bilanciamento tra interesse pubblico e privato

Quello che il giudice avrebbe dovuto operare, invero, non è un automatico e totale assoggettamento della Banca all'interesse pubblico, bensì un bilanciamento tra quest'ultimo e l'interesse privato della ricorrente medesima.

L'interesse pubblico presidiato dal diritto penale e dalle approntate cautele cautelari, in effetti, non può essere inteso come una sorta di inevitabile ed incontenibile rischio rispetto agli interessi privati, nel senso che la sussistenza di detto interesse pubblico estingua senza alcuna valutazione del caso concreto, l'interesse del privato, anche qualora ne sia titolare un soggetto (come nella specie) in buona fede e del tutto estraneo alla condotta criminosa presupposta.   

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy