Servitù coattiva gas inammissibile

Pubblicato il 07 giugno 2016

E’ inammissibile la costituzione coattiva di un servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un’applicazione estensiva dell’art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattivo, stante anche il numero chiuso delle servitù prediali e l’inammissibilità di quelle non previste per legge.

Servitù gas ed acquedotto non assimilabili

L’esigenza di passaggio dei tubi conduttori del gas non può infatti ricondursi sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione di servitù di acquedotto, attesa la non assimilabilità delle due situazioni per peculiarità di struttura e funzioni di ciascuna di esse ed, in particolare, per la pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra di tubature di gas (non ricorrente nella servitù di acquedotto).

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 11563 del 6 giugno 2016, rigettando la pretesa di alcuni soggetti, volta al mantenimento di servitù nel fondo dei vicini per il passaggio di tubature di metano.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

05/08/2025

DDL semplificazioni, ok dal CDM: novità in materia di lavoro

05/08/2025

Bonus triennali ai dipendenti all’estero: nuova posizione delle Entrate

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy