Settore edile. Fino al 16 marzo possibile il recupero dello sgravio contributivo del 2011

Pubblicato il 15 dicembre 2011 I datori di lavoro del settore edile possono procedere con il recupero dello sgravio contributivo riferito al 2011 ai sensi del DM Lavoro ed Economia del 13 settembre 2011, che ha confermato per l’anno corrente la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del DL n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341.

A renderlo noto lo stesso Ente previdenziale, con la circolare n. 154 del 14 dicembre 2011.

L’Inps ricorda che i datori di lavoro che non hanno già provveduto, potranno eseguire le operazioni di conguaglio entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare; entro, cioè, il prossimo 16 marzo.

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva pari all’11,50%, da applicare sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Analogamente, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).

Per la fruizione dell’agevolazione indicata, i datori di lavoro del settore edile devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse Edili. Inoltre, mediante autocertificazione da far pervenire alla sede Inps competente, devono garantire di non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

Per quanto riguarda le modalità operative per la fruizione del conguaglio, la circolare spiega che per i datori di lavoro il riconoscimento della riduzione contributiva sarà effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy