Settore moda: ampliata la platea delle imprese con sostegno al reddito

Pubblicato il 20 dicembre 2024

Approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 18 dicembre 2024 il disegno di legge di conversione in legge del nuovo decreto PNRR, il quinto, nel testo licenziato, l'11 dicembre 2024,  dalla Camera dei deputati .

Il DDL di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 27 dicembre 2024.

Nel corso dell’esame alla Camera sono stati approvati alcuni emendamenti alle norme del decreto legge. In particolare, per quanto qui di interesse, è stato novellato l’articolo 2 recante “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda”.

La novella ha esteso il campo di applicazione del trattamento di sostegno al reddito riconosciuto alle imprese del settore moda.

Settore moda, sostegno al reddito: campo di applicazione dal 29 ottobre 2024

L’articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 introduce, per l'anno 2024, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, in  misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali (articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario.

L’ammortizzatore sociale è concesso per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

L’INPS, con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024, emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che la nuova misura di sostegno al reddito spetta esclusivamente ai datori di lavoro che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, nonché al settore conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

Codici ATECO 2007 delle attività identificate come beneficiarie del trattamento di sostegno al reddito (circolare n. 99 del 26 novembre 2024)

ATECO 2007

ATTIVITÀ

CSC Industria

CSC Artigianato

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

10701

40701

13.20.00

Tessitura

10703

40703

13.30.00

Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

10723

40723

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

10713

40713

13.92.10

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

10805

40805

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

10813

40813

13.93.00

Fabbricazione di tappeti e moquette

10717

40717

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

10716

40716

13.95.00

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

10724

40724

13.96.10

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

10719

40719

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

10715

40715

13.99.10

Fabbricazione di ricami

10719

40719

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

10719

40719

13.99.90

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

10724

40724

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

10801

40801

14.12.00

Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

10801

40801

14.13.10

Confezione in serie di abbigliamento esterno

10801

40801

14.13.20

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

10801

40801

14.14.00

Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

10803

40803

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

10812

40812

14.19.21

Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

10812

40812

14.19.29

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

10801

40801

14.20.00

Confezione di articoli in pelliccia

10806

40806

14.31.00

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

10714

40714

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

10713

40713

15.11.00

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

11004

41004

15.12.09

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

11006

41006

15.20.10

Fabbricazione di calzature

11001

41001

15.20.20

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

11001

41001

NOTA BENE: Il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), che interessa i datori di lavoro dell’industria, è corrisposto per un periodo massimo di 52 settimane nel biennio mobile.

L’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FSBA, che tutela i datori di lavoro dell’artigianato, può essere garantito, invece, per un periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile.

In entrambi i settori, opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 148/2015.

Settore moda, sostegno al reddito: campo di applicazione del DDL conversione

Gli emendamenti all’articolo 2 del decreto PNRR, approvati dalle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera nella seduta del 5 dicembre 2024, ampliano, in corso d’opera, il campo di applicazione del nuovo trattamento di sostegno al reddito per le imprese del settore moda.

La nuova formulazione della norma riconosce l’ammortizzatore sociale ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori “tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario, nonché nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda”.

La tabella A aggiunta, come allegato, dal DDL di conversione al decreto-legge reca i seguenti nuovi e aggiuntivi Codici ATECO 2007 delle attività identificate come beneficiarie del trattamento di sostegno al reddito

Codice ATECO 2007

 Descrizione codice ATECO

 15.12.01

 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

 20.59.40

 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)

 22.29.09

 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.

 24.41.00

 Produzione di metalli preziosi e semilavorati

 25.61.00

 Trattamento e rivestimento dei metalli

 25.73.20

 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

 25.99.99

 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.

 28.29.91

 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

 28.49.01

 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

 28.94.10

 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

 28.94.20

 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

Viene conseguentemente elevato il limite di spesa entro cui sono concesse le integrazioni al reddito, che passa da 64,6 milioni di euro a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024.

Settore moda, trattamento di sostegno al reddito: nuove istruzioni per la domanda

L’intervento del legislatore mira a sostenere il comparto della moda attraversato da una grave situazione di crisi.

Con l’estensione del raggio d’azione, una platea più ampia di datori di lavoro potrà ricorrere al nuovo ammortizzatore sociale, in deroga agli ordinari limiti previsti per le integrazioni salariali.

Per l’ufficialità occorrerà attendere la conclusione dell’iter parlamentare e la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione.

Spetterà successivamente all’INPS emanare le istruzioni per l’invio e la gestione delle domande di intervento relativamente ai nuovi settori destinatari dell’integrazione al reddito.

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario le indicazioni a cui fare riferimento sono la su richiamata circolare n. 99 del 26 novembre 2024 e il messaggio n. 4104 del 4 dicembre 2024.

La domanda per richiedere la prestazione, si ricorda, va trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS", utilizzando la specifica nuova causale "ISU - Causale Decreto - legge 160/24 - Settore Moda" e la procedura di inoltro delle istanze è disponibile dal 3 dicembre 2024.

Come evidenziato dall’INPS nel messaggio n. 4104 del 4 dicembre 2024, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa che si collocano tra il 29 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 160/2024) e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura di trasmissione delle domande), la domanda va presentata entro il 18 dicembre 2024 (15 giorni decorrenti dal 3 dicembre 2024).

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