Il mercato del lavoro per le donne si presenta ancora caratterizzato da divario retributivo (pari nell’UE al 13%) e differenti opportunità occupazionali.
Nella sezione "Normativa" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023, che individua, per l'anno 2024, i settori e professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo donna.
Tali settori e professioni rilevano ai fini dell’applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla legge Fornero (articolo 4, commi 8-11, legge n. 92/2012).
Quali sono? A quali incentivi contributivi aprono le porte?
Di seguito tutte le risposte.
Nelle tabelle A e B del decreto n. 365 del 20 novembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono indicati, per il 2024, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.
Sulla base dei dati Istat è stato rilevato che il tasso di disparità medio rilevato per l'anno 2022 è pari al 9,8% e la soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%.
Rientrano tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 12,2% i seguenti:
Settore |
Tasso di disparità |
Agricoltura |
45,9 |
Industria- Costruzioni |
82,4 |
Industria estrattiva |
76,1 |
Industria- Acqua e gestione rifiuti |
64,4 |
Industria energetica |
44,2 |
Industria manifatturiera |
43,6 |
Servizi - Trasporto e magazzinaggio |
57,0 |
Servizi - Informazione e comunicazione |
36,5 |
Servizi generali della PA |
30,8 |
Professione |
Tasso di disparità |
Ufficiali delle forze armate |
98,3 |
Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento |
95,9 |
Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche |
95,5 |
Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici |
95,1 |
Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate |
94,8 |
Truppa delle forze armate |
87,5 |
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione |
67,5 |
Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia |
66,1 |
Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni |
63,5 |
Conduttori di impianti industriali |
63,2 |
Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende |
59,2 |
Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali |
55,9 |
Ingegneri, architetti e professioni assimilate |
55,4 |
Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca |
50,8 |
Imprenditori e responsabili di piccole aziende |
47,3 |
Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati |
46,9 |
Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio |
38,8 |
Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare |
28,2 |
Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo |
22,9 |
Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi |
14,0 |
L'articolo 2, punto 4, lett. f), regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione UE del 17 giugno 2014, definisce svantaggiate le lavoratrici occupate “in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato".
Per l’anno 2024 sono svantaggiate le donne impiegate o appartenenti ai settori e alle professioni prima indicati.
Limitatamente al settore privato (lo sgravio contributivo non è infatti applicabile alle assunzioni da parte delle PA), tali settori e professioni, rilevano ai fini della concessione, per l’anno 2024, degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L'articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012 riconosce uno sgravio contributivo per le assunzioni di donne in condizioni svantaggiate.
Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo ed esclusi i datori di lavoro domestico, che assumono:
Lo sgravio contributivo spetta per:
L’esonero spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per l’anno 2024, salvo novità che dovessero giungere dall’iter parlamentare della legge di Bilancio 2024, lo sgravio è concesso nella misura del 50% della contribuzione datoriale effettivamente esonerabile, ivi compresi i premi assicurativi e i contributi dovuti all'INAIL.
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