Sezioni unite: contraddittorio endoprocedimentale non sempre necessario

Pubblicato il 10 dicembre 2015

Nel nostro ordinamento, a differenza che nel diritto dell’Ue, non sussiste, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale posto in capo all'Amministrazione finanziaria che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, obbligo comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

Diverso regime per tributi armonizzati e non

Tributi non armonizzati: obbligo solo con specifica prescrizione

Conseguentemente, in tema di tributi "non armonizzati", si ha obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali tale obbligo risulti specificamente sancito.

Tributi armonizzati: contraddittorio sempre

Differentemente, in tema di tributi "armonizzati", per i quali il diritto dell’Unione europea ha diretta applicazione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta, in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto.

E ciò, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e “che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 24823, depositata il 9 dicembre 2015, dopo un ampio excursus sui vari orientamenti giurisprudenziali in materia e sulla relativa disciplina positiva.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy