Sezioni Unite su indebita percezione di riduzioni contributive

Pubblicato il 26 marzo 2025

Indebita percezione di riduzioni contributive: depositata la sentenza delle Sezioni Unite

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter del Codice penale si configura anche quando si ottiene indebitamente il diritto a agevolazioni previdenziali e riduzioni contributive per i lavoratori in mobilità, a causa della mancata comunicazione di una condizione ostativa.

Non rileva, in tale contesto, il modo in cui viene ottenuto il vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo contributivo.

E ancora.

In caso di indebita percezione di erogazioni pubbliche, se il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni per il collocamento dei lavoratori in mobilità è stato ottenuto tramite condotte mendaci o omissive, il reato è considerato unitario a consumazione prolungata quando i benefici economici vengono erogati in ratei periodici.

Ne consegue che il momento consumativo del reato si perfeziona con la percezione dell’ultimo contributo.

Punita anche la percezione di agevolazioni previdenziali e di riduzioni contributive non dovute

E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11969 del 26 marzo 2025, pronunciata a soluzione delle questioni interpretative ad esse rimesse dalla Sesta Sezione della Suprema Corte (ordinanza interlocutoria n. 27639/2024), in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche (disciplinato dall'articolo 316-ter, codice penale),

La decisione delle S.U. - si rammenta - era stata già anticipata con informazione provvisoria del 28 novembre 2024.

I quesiti a cui hanno risposto le Sezioni Unite

Alle Sezioni Unite penali, nel dettaglio, era stato chiesto di chiarire:

I principi di diritto enunciati

Di seguiti i principi enunciati dalle Sezioni Unite a soluzione delle questioni interpretative:

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