Sezioni Unite sulla divisione fra ex coniugi della casa familiare

Pubblicato il 10 giugno 2022

Con sentenza n. 18641 del 9 giugno 2022, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza in materia di divisione fra ex coniugi della casa familiare in comproprietà, oggetto di assegnazione in favore di uno di essi in sede di separazione.

In particolare, ai giudici del Massimo Collegio di legittimità era stato chiesto di chiarire se, in sede di divisione di tale immobile, occorresse o meno tenere conto dell'incidenza negativa del diritto di godimento sul valore del bene anche quando la divisione si concluda con l'attribuzione dell'intero immobile al coniuge beneficiario della sua destinazione a casa familiare, con conguaglio in favore del comproprietario. 

Divisione di immobile adibito a casa coniugale: contrasto gurisprudenziale

In proposito, la giurisprudenza di legittimità si era espressa attraverso due contrastanti orientamenti.

Secondo una prima lettura, il provvedimento di assegnazione della casa familiare non verrebbe ad incidere sul valore di mercato del cespite allorché l'immobile, in sede di divisione, venga attribuito in proprietà al coniuge affidatario della prole, atteso che la finalità perseguita con l'attribuzione di questo diritto atipico di godimento è esclusivamente la tutela dei figli minori o, comunque, non autosufficienti, rispetto alla conservazione del loro habitat familiare.

Per l'opposto orientamento, invece, l'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l'immobile non appartenga in via esclusiva, instaurerebbe un vincolo oggettivo determinante una decurtazione del valore della proprietà, sia totalitaria che parziaria, di cui è titolare l'altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane condizionato come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento di assegnazione non sia eventualmente modificato.

SU: diritto di godimento senza incidenza, conguaglio sul valore venale

A risoluzione dell'enunciato contrasto, le SS. UU. di Cassazione hanno ritenuto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero.

Di conseguenza "ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge".

Per la Corte, in definitiva, l'immobile attribuito in proprietà esclusiva al coniuge già assegnatario quale casa coniugale non può considerarsi decurtato di alcuna utilità, atteso che la qualità di titolare del diritto dominicale e quella di titolare del diritto di godimento vengono a coincidere.

In altri termini, "non si configura alcun diritto altrui che limiti le facoltà di godimento del coniuge attributario dell'intero - e già assegnatario in quanto affidatario della prole - e sia, perciò, idoneo a comportare la diminuzione del valore di mercato del bene".

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