Omessa segnalazione di irregolarità del Durc. Sgravi revocati

Pubblicato il 26 ottobre 2018

L’INPS ha revocato ad un’azienda gli sgravi fruiti perché il DURC non era regolare in quanto non aveva inviato i DM10 relativi a due mensilità.

Gli sgravi contributivi spettano se si è in possesso del DURC e in merito le disposizioni prevedono che, in presenza di irregolarità, l’Istituto deve avvisare l’interessato invitandolo a regolarizzare entro 15 giorni, nel corso dei quali il rilascio del DURC rimane sospeso.

La Cassazione, con sentenza n. 27108 del 25 ottobre 2018, ha evidenziato che da quanto sopra deriva che, attraverso il citato procedimento, è consentita la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.

Nel caso di specie l’INPS non aveva segnalato la specifica irregolarità verificatasi per cui vi era stata violazione dell'art. 7 del DM 24 ottobre 2007 e dell’obbligo dell’ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo il termine di quindici giorni per rimediarvi.

Per gli Ermellini la sussistenza di un tale obbligo dell’INPS è fuori di dubbio ma non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro.

Semmai – sottolinea la Corte - la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno.

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