Sì alla consultazione dei documenti su cui si basa la contestazione disciplinare

Pubblicato il 09 ottobre 2017

L’art. 7 della Legge n. 300/1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23408 del 6 ottobre 2017, ha confermato l’orientamento in forza del quale il datore di lavoro, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, è tenuto ad offrire in consultazione la documentazione su cui si basa la contestazione nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e purché l'esame della stessa sia necessario per predisporre un'adeguata difesa (vedi Cassazione, sentenza n. 6337 del 13 marzo 2013).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Verbale di riunione dell'11/2/2026

16/02/2026

CCNL Pubblici esercizi Fipe - Verbale di accordo del 10/2/2026

16/02/2026

Personale domestico. Trattamento economico

16/02/2026

Pubblici esercizi Fipe. Assistenza sanitaria

16/02/2026

Sicurezza sul lavoro: cosa prevede il piano integrato 2026

16/02/2026

Contributo assunzioni under 36 editoria 2025: requisiti, importo e domanda

16/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy