Si deducono i versamenti volontari se finalizzati al diritto alla pensione

Pubblicato il 04 marzo 2011 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 25 del 3 marzo 2011, risponde ad un interpello posto in merito all’articolo 10, comma 1, lett. e) del Tuir, sulla deducibilità dei contributi integrativi (di base non deducibili) versati volontariamente, nello specifico alla Cassa dei biologi (Enpab).

L’Agenzia, esaminato il regime dei contributi previsto dal regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della Cassa dell’ente, spiega che risulta dovuto un contributo integrativo minimo obbligatorio (se il contribuente ha realizzato un limitato volume d’affari, o addirittura un volume d’affari pari a zero). Considerata la “natura previdenziale” del contributo integrativo minimo ed attesa la sua “obbligatorietà”, sarà deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo in oggetto, nell’ipotesi in cui il contributo rimanga effettivamente a carico del contribuente.

Il riferimento ai contributi volontari è dato dalla previsione che l’iscritto, qualora cessi l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione all’Ente, possa conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all’Ente medesimo. Secondo una lettura logico sistematica della regola di legge, ne discende che possono beneficiare della norma di favore – deducibilità - anche i soggetti che versino i contributi alla cassa di previdenza che, in passato, costituiva la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, trattandosi di versamenti finalizzati al conseguimento del diritto alla pensione.
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