Sicurezza, il coordinatore dei lavori è indipendente dal datore

Pubblicato il 05 luglio 2021

Nell’ambito dello svolgimento dei lavori nei cantieri edili, il coordinatore per l'esecuzione riveste una posizione di garanzia che affianca, in modo autonomo e indipendente, quella del datore di lavoro e del committente.

Tale principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24915 dell’1 luglio 2021. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di un coordinatore per la sicurezza, condannato in primo e secondo grado, in violazione degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008

Responsabilità del coordinatore, la vicenda

La vicenda riguarda un infortunio mortale nell'ambito dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione di un immobile.

La responsabilità dell'evento veniva imputata al coordinatore per la progettazione e la fase di esecuzione, in cooperazione colposa con il committente e il progettista-direttore dei lavori.

I giudici di primo grado e la Corte territoriale, nonostante riconoscano il corretto operato dell'imputato per aver previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (Psc) le misure precauzionali idonee e adeguate all'opera, tuttavia, ne hanno ritenuto acclarata la responsabilità quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per aver colposamente omesso di adempiere agli obblighi di vigilanza in relazione al sopravvenuto intervento di demolizione totale del solaio del sottotetto.

Nello specifico, i giudici colpevolizzano il coordinatore di non aver vigilato che le concrete modalità operative di demolizione del solaio fossero tecnicamente corrette e idonee ad impedire il verificarsi di incidenti.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la sentenza

La Corte di Cassazione ribalta la sentenza di secondo grado di giudizio. Secondo i giudici di legittimità il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono stati affidati, ha un'autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Unico obbligo è quello di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

In conclusione, affermano gli ermellini, solo qualora l'infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità sarà configurabile anche la responsabilità del coordinatore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy