Sicurezza stradale: nuove norme su certificazione medica, contrassegni e autoscuole

Pubblicato il 14 agosto 2010
Tra le nuove norme del Codice della strada già operative a partire dal 13 agosto si segnala la disposizione che prevede la presentazione, alla visita per il rilascio o il rinnovo della patente di guida, di un certificato medico che attesti l'assenza di malattie incompatibili con la guida. Per contro, la norma che impone una certificazione per i giovani, i neo patentati ed i conducenti professionali di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope – certificazione necessaria ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida - non è ancora operativa necessitando di apposito decreto ministeriale attuativo che specifichi ed indichi gli accertamenti richiesti. 

La Legge 120/2010, al suo articolo 58, interviene anche in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento ai contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide. In particolare, viene sancito che le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata debbano essere riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento. 

Intanto, alla luce delle nuove norme del Codice della strada che regolano la materia delle autoscuole, l'Antitrust è intervenuta con una segnalazione del 13 agosto, indirizzata a Governo e Parlamento, con cui si denuncia il rischio di effetti anticoncorrenziali. In particolare, per l'Autority la nuova norma che esclude la possibilità per le autoscuole di limitare la propria attività solo alla preparazione alle patenti A e B rende difficile, se non impossibile, l’accesso al mercato di nuovi operatori.
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