Sicurezza sul lavoro: chi può organizzare i corsi di formazione?

Pubblicato il 22 aprile 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresenta un importante e atteso traguardo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finalità e contesto dell’accordo

L'accordo, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro, armonizzando gli standard formativi su tutto il territorio nazionale.

Il documento, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sostituisce precedenti intese in materia e si pone come unico punto di riferimento, organico e aggiornato.

L’Accordo tiene conto delle diversità territoriali, come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, per cui è stata inserita una clausola di salvaguardia. Tale clausola consente, in considerazione delle specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale della Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, di prevedere, in via sperimentale, differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione.

L’Accordo lascia ferma inoltre la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Soggetti formatori: classificazione e requisiti

L’Accordo individua tre categorie principali di soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni:

  1. soggetti “istituzionali”, ovvero enti pubblici e istituzioni accademiche (Ministeri, Regioni, Università, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, etc.), ivi compresi Ordini e i collegi professionali;
  2. soggetti “accreditati” in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, che devono possedere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza, oppure il solo requisito dell’accreditamento regionale per erogare i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti;
  3. altri soggetti, tra cui organismi paritetici, fondi interprofessionali e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione.

Con un atto successivo, dopo aver consultato le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e la Conferenza Stato-Regioni, potranno essere stabiliti i requisiti minimi per i soggetti che svolgono attività di formazione. Nello stesso atto si potrà anche istituire un repertorio o elenco nazionale degli enti formatori riconosciuti.

Requisiti dei docenti e organizzazione dei corsi

I docenti devono rispondere ai requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, che regola la formazione dei formatori in ambito sicurezza.

Per ogni corso, il soggetto formatore deve:

Modalità di erogazione dei corsi

L’Accordo contempla quattro modalità di erogazione:

Documentazione, attestazioni e fascicolo del corso

Particolare attenzione è riservata alla documentazione a supporto dell’attività formativa:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando BRIC 2025: ecco come partecipare

19/08/2025

Rinuncia a proprietà immobiliare: Sezioni Unite su effetti e legittimità dell’atto

19/08/2025

Certificato agibilità per lavoratori dello spettacolo: la parola alla Consulta

19/08/2025

Dogane: entrata in vigore delle nuove regole di origine PEM

19/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

19/08/2025

Lavoratore in congedo: sostituzione agevolata, a quali condizioni?

19/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy