L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresenta un importante e atteso traguardo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'accordo, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro, armonizzando gli standard formativi su tutto il territorio nazionale.
Il documento, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sostituisce precedenti intese in materia e si pone come unico punto di riferimento, organico e aggiornato.
L’Accordo tiene conto delle diversità territoriali, come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, per cui è stata inserita una clausola di salvaguardia. Tale clausola consente, in considerazione delle specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale della Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, di prevedere, in via sperimentale, differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione.
L’Accordo lascia ferma inoltre la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Accordo individua tre categorie principali di soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni:
Con un atto successivo, dopo aver consultato le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e la Conferenza Stato-Regioni, potranno essere stabiliti i requisiti minimi per i soggetti che svolgono attività di formazione. Nello stesso atto si potrà anche istituire un repertorio o elenco nazionale degli enti formatori riconosciuti.
I docenti devono rispondere ai requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, che regola la formazione dei formatori in ambito sicurezza.
Per ogni corso, il soggetto formatore deve:
L’Accordo contempla quattro modalità di erogazione:
Particolare attenzione è riservata alla documentazione a supporto dell’attività formativa:
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