Con l’ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso del lavoratore infortunato, cassando la sentenza della Corte d’appello di Bologna e rinviando alla medesima Corte in diversa composizione.
L’arresto ribadisce, con taglio sistematico, i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., riaffermando la natura contrattuale della responsabilità e l’ampiezza del dovere di prevenzione e vigilanza in capo al datore, anche con riferimento ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e all’assetto prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza).
Il lavoratore ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro. dinanzi al Tribunale di Piacenza per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e futuro prevedibili (danni “patiti e patiendi”) in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorso mentre, nell’esecuzione delle mansioni, stava tagliando un tondino/legaccio di ferro. In tale frangente veniva colpito all’occhio sinistro da un frammento metallico, riportando grave lesione oculare (iperemia e lesione corneale) accertata presso il presidio ospedaliero competente.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente un danno differenziale: l’INAIL aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 28%, corrispondente a quello accertato in sede civile, con conseguente assorbimento della pretesa differenziale. Il lavoratore veniva altresì condannato alle spese di lite.
La Corte d’appello ha confermato il rigetto nel merito quanto alla responsabilità datoriale; ha tuttavia riformato la statuizione sulle spese, disponendone la compensazione (spese giudiziali e c.t.u. per entrambi i gradi),
Fondando il proprio ragionamento su precedenti della Cassazione (Cass. n. 29909/2021; Cass. n. 28516/2019; Cass. n. 26495/2018; nonché Cass. n. 9120/2024, che richiama la prima), la Corte d’appello ha affermato che:
Avverso la sentenza d’appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo; la società datrice di lavoro ha depositato controricorso.
La vicenda processuale ripropone lo spinoso tema della corretta suddivisione degli oneri di allegazione e prova in materia di infortuni e malattie professionali
Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 26021/2025 e in linea con Sez. Unite n. 13533/2001 e con Cass. n. 9817/2008, ricordano che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale (“impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale”).
Ne discende che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni e pertanto si configura nel seguente modo:
Non è onere del lavoratore, evidenzia la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26021/2025, provare l'inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche: tale prova attiene alla colpa del debitore ed è posta a carico del datore nell’ambito dell’inadempimento contrattuale.
L’art. 2087 c.c. è norma proattiva: spetta al datore provare la salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro. Il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo.
Richiamando l’evoluzione normativa dalla logica prescrittiva del d.P.R. n. 547/1955 al sistema prevenzionistico del T.U. 81/2008, l’ordinanza n. 26021/2025 ribadisce che l'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto.
L’obbligo di sicurezza si misura:
Su questo piano, la valutazione dei rischi (DVR) e la coerenza tra rischi individuati, misure pianificate e controllo dell’esecuzione assumono valore centrale.
La Cassazione ribadisce che la vigilanza sull’uso dei DPI è obbligo del datore di lavoro (Cass. n. 25597/2021; Cass. n. 20533/2015; Cass. n. 4980/2023). In particolare:
Nel caso di specie (lesione oculare durante il taglio di un tondino di ferro), la Cassazione, con l’ordinanza n. 26021/2025. censura la Corte territoriale per avere richiesto al lavoratore la prova della “dinamica esatta” oltre quanto necessario e per avere preteso che fosse il lavoratore a dedurre e provare la violazione dell’obbligo di vigilanza, che è invece profilo rientrante nel perimetro degli obblighi datoriali.
La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame secondo i seguenti principi di diritto:
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