Sicurezza sul lavoro: funzioni affidate a preposto, datore assolto

Pubblicato il 08 luglio 2025

Nelle organizzazioni complesse il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità se le unità produttive hanno reale autonomia e poteri gestionali effettivi.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 22584 del 16 giugno 2025, si è pronunciata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, chiarendo i criteri per l’individuazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico all’interno di strutture aziendali complesse.

La Cassazione sulla responsabilità del datore nelle strutture complesse

Inquadramento del caso concreto

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva escluso la responsabilità penale di un soggetto che, pur ricoprendo il ruolo formale di presidente del consiglio di amministrazione di una società, non aveva curato personalmente la valutazione dei rischi né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il Tribunale aveva infatti ritenuto che tali adempimenti fossero stati correttamente assolti da due dirigenti preposti alla gestione delle unità produttive della società (divisioni “Ipermercati” e “Supermercati”), ai quali erano stati conferiti poteri decisionali e di spesa tramite procura speciale.

Le censure del Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che:

I principi affermati dalla Corte di Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto l’operato del Tribunale e fornendo importanti chiarimenti in diritto:

Orientamento giurisprudenziale confermato

La sentenza conferma e consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei contesti aziendali articolati, la responsabilità prevenzionistica può essere decentrata, purché ricorrano precisi requisiti di autonomia organizzativa, decisionale e finanziaria. Tale approccio consente di attribuire la responsabilità per la sicurezza a soggetti effettivamente in grado di incidere sulla gestione dei rischi aziendali.

Non si è in presenza di una mera delega di funzioni ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, bensì di un riconoscimento ex lege della qualifica datoriale, fondato sull’effettivo esercizio dei poteri decisionali e di spesa da parte dei dirigenti preposti alle singole unità organizzative.

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