Nel panorama normativo italiano in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Accordo del 17 aprile 2025 stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rappresenta una svolta attesa da tempo.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed in vigore dalla medesima data, l’Accordo aggiorna infatti in modo sostanziale criteri di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Vediamo di che si tratta, focalizzandoci su quali sono i nuovi requisiti per i datori di lavoro che intendono assumere direttamente l’incarico di RSPP, quali contenuti sono obbligatori per la formazione di dirigenti e preposti e quali sono le principali differenze rispetto alle precedenti normative.
Nel nuovo contesto normativo, l’Accordo del 17 aprile 2025 introduce importanti aggiornamenti per la formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
Queste disposizioni, che si collocano nell’ambito dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, chiariscono le condizioni di legittimità, la durata dei corsi in base al livello di rischio aziendale, i contenuti minimi obbligatori e gli obblighi di aggiornamento quinquennale.
L’articolo 34 del decreto legislativo 81/2008 consente al datore di lavoro, in specifiche condizioni, di assumere personalmente l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Tuttavia, questa possibilità non è automatica né universale: secondo quanto previsto dall’Accordo 2025, possono svolgere direttamente i compiti del SPP solo i datori di lavoro che operano in aziende appartenenti a determinati settori ATECO e con un numero limitato di lavoratori.
Inoltre, è obbligatorio frequentare uno specifico corso di formazione iniziale e aggiornarsi periodicamente per mantenere la validità del ruolo.
Le condizioni di legittimità, quindi, prevedono:
Uno degli aspetti più importanti riguarda la durata minima dei corsi di formazione per i datori di lavoro RSPP, che varia in funzione del livello di rischio associato all’attività dell’impresa. I livelli sono classificati in: basso, medio e alto.
Questa suddivisione garantisce che la formazione sia proporzionata alla complessità dei rischi presenti nei diversi settori e adeguata alla responsabilità assunta dal datore di lavoro.
Oltre alla durata, il nuovo accordo stabilisce anche i contenuti minimi obbligatori che devono essere trattati all’interno dei corsi.
La formazione non può quindi essere generica, ma deve seguire una struttura precisa e articolata in moduli tematici.
Obbligo di aggiornamento periodico
Uno degli elementi chiave dell’Accordo è la definizione puntuale degli obblighi di aggiornamento per i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP, aggiornamento obbligatorio che deve essere effettuato ogni cinque anni, come previsto dall’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 81/08.
Le ore minime di aggiornamento variano anch’esse in base al livello di rischio aziendale: 6 ore per aziende a rischio basso, 10 ore per aziende a rischio medio, 14 ore per aziende a rischio alto.
L’aggiornamento può essere erogato in modalità frontale, blended o in formazione a distanza sincrona, ma deve comunque rispettare gli standard qualitativi previsti. Il contenuto dell’aggiornamento deve includere evoluzioni normative, aggiornamenti tecnici, casi studio, innovazioni nel campo della sicurezza e della gestione del rischio.
NOTA BENE: il mancato aggiornamento nei tempi previsti comporta l’invalidazione del titolo e quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di continuare a ricoprire direttamente il ruolo di RSPP.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo del 17 aprile 2025 vengono aggiornati in modo significativo i requisiti relativi alla formazione obbligatoria per dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, figure centrali nel sistema di prevenzione aziendale che devono possedere conoscenze e competenze specifiche per assolvere ai loro compiti di gestione, vigilanza e coordinamento.
Secondo quanto definito dall’art. 2, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 81/2008, le figure del dirigente e del preposto si distinguono per ruolo, responsabilità e livello decisionale.
Le due figure svolgono quindi funzioni differenti, seppur complementari, nella catena organizzativa della sicurezza.
Proprio per questo motivo, la loro formazione deve essere distinta e mirata, con percorsi formativi specifici che rispecchiano le diverse responsabilità e competenze richieste.
La formazione per dirigenti in materia di salute e sicurezza rappresenta un obbligo definito dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, e viene ora dettagliata nell’Accordo, con l’obiettivo di fornire al dirigente conoscenze approfondite e aggiornate perché possa organizzare efficacemente il sistema di prevenzione aziendale.
I contenuti minimi previsti sono articolati in moduli tematici.
Organizzazione e gestione della sicurezza aziendale
Ruoli e responsabilità dei soggetti del sistema di prevenzione.
Strumenti per la gestione dei rischi e per il coordinamento tra figure aziendali.
Obblighi giuridici e normativi
Quadro legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Responsabilità civili e penali del dirigente.
Individuazione e valutazione dei rischi
Principi e metodi della valutazione dei rischi.
Applicazione delle misure di prevenzione e protezione.
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
Tecniche di comunicazione efficace.
Coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori.
La durata minima del corso sicurezza per dirigenti è fissata in 16 ore a prescindere dal settore di appartenenza dell’azienda. Non è previsto un modulo generale preliminare, in quanto il percorso è autonomo e completo.
Anche per i preposti l’Accordo definisce un percorso formativo specifico, integrato rispetto alla formazione base prevista per i lavoratori.
Infatti, il preposto non solo deve conoscere i concetti generali di prevenzione, ma deve anche essere in grado di applicare concretamente le misure di sicurezza e vigilare sulla loro attuazione.
Il corso per preposti deve includere i seguenti contenuti minimi.
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale
Compiti e responsabilità del preposto.
Collaborazione con RSPP, medico competente e datore di lavoro.
Relazioni tra soggetti aziendali e dinamiche organizzative
Coordinamento tra funzioni.
Gestione dei flussi informativi.
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
Modalità di trasmissione efficace delle informazioni.
Promozione della cultura della sicurezza.
Vigilanza e controllo operativo
Strumenti per garantire il rispetto delle procedure di sicurezza.
Segnalazione e gestione delle non conformità.
La formazione preposti ha una durata minima di 8 ore, aggiuntive rispetto alla formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
L’integrazione è obbligatoria per chi, pur non essendo formalmente dirigente, svolge funzioni di sorveglianza e coordinamento operativo.
La differenza principale rispetto al corso per dirigenti risiede nel focus operativo: mentre il dirigente pianifica e organizza, il preposto vigilanza e fa rispettare le misure predisposte.
La formazione può essere svolta in presenza o in modalità e-learning (FAD sincrona o asincrona), ma solo per determinati moduli e a condizione che vengano rispettati precisi standard tecnici e didattici.
Per i dirigenti, la formazione può essere interamente erogata anche in modalità FAD, purché sia garantita l’interattività, la tracciabilità delle attività e la valutazione dell’apprendimento.
Per i preposti, invece, l’Accordo introduce un vincolo: una parte della formazione deve obbligatoriamente svolgersi in presenza, soprattutto per i moduli legati alla vigilanza operativa e alla gestione delle emergenze: questo requisito mira a garantire l'efficacia pratica dell’addestramento, attraverso simulazioni, casi studio e confronti diretti.
Aggiornamento periodico
Sia dirigenti che preposti sono tenuti a effettuare un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore. L’aggiornamento deve coprire:
Anche l’aggiornamento può essere svolto in modalità FAD, ma deve sempre garantire l’efficacia dell’apprendimento e la verifica delle competenze acquisite.
|
Dirigenti |
Preposti |
---|---|---|
Riferimento normativo |
Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 |
Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 |
Definizione |
Figura che organizza e gestisce la sicurezza attuando le direttive del datore di lavoro |
Figura che sovrintende e vigila sull'attività lavorativa operativa |
Durata minima della formazione |
16 ore |
8 ore (aggiuntive rispetto alla formazione lavoratori) |
Contenuti principali |
- Obblighi normativi |
- Ruolo e responsabilità |
Modalità di erogazione |
Presenza o FAD anche completa, se conforme a requisiti |
Misto: parte obbligatoria in presenza, parte possibile in FAD |
Obbligo di aggiornamento |
Sì |
Sì |
Frequenza aggiornamento |
Ogni 5 anni |
Ogni 2 anni |
Durata aggiornamento |
Minimo 6 ore |
Minimo 6 ore |
Flessibilità nella modalità FAD |
Elevata (tutta la formazione possibile in FAD) |
Limitata (parte della formazione obbligatoria in presenza) |
Focus della formazione |
Organizzazione e responsabilità gestionale |
Vigilanza e sorveglianza operativa |
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