Silicosi, nel premio anche ferie e congedi

Pubblicato il 14 luglio 2006

I giudici d’ultima istanza sostengono – sentenza 13025 del 27 aprile 2006, depositata il 1° giugno - che il premio supplementare ex articolo 153 del Testo unico Inail in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell’asbestosi va calcolato sull’intera retribuzione, comprendendo anche i periodi non lavorati. Il premio supplementare è fissato in relazione all’incidenza dei salari specifici degli operai esposti a inalazione di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio sull’insieme delle retribuzioni corrisposte agli operai dello stesso stabilimento, opificio o cantiere. Spetta al datore la comunicazione all’Inail di elementi e indicazioni per la valutazione del rischio. Criteri di determinazione e misura del premio supplementare, nonché le apposite modalità applicative, sono stabiliti con decreto del ministero del Lavoro, su proposta dell’Inail.

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