Il giudice davanti al quale sia stata proposta un’azione di simulazione di compravendita in quanto dissimulante una donazione è tenuto a rilevare d’ufficio l'eventuale esistenza di una diversa causa di nullità della donazione.
Nel caso, poi, in cui sia già pendente il giudizio di appello, di talché sia ormai inammissibile un'espressa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, lo stesso giudice deve rigettare l'originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 22457 depositata il 9 settembre 2019.
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