Sindaci, dovere di vigilare su atti di dubbia regolarità

Pubblicato il 18 giugno 2014 Perché possa ritenersi configurata, a carico dei sindaci di una società, la violazione del dovere di vigilanza loro imposto è sufficiente che i medesimi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano reagito a fronte di atti di dubbia legittimità e regolarità.

Basta, ossia, che i componenti dell'organo di controllo non abbiano posto in essere quanto necessario per assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, “eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità riscontrate, ovvero denunziando i fatti al pm, per consentire l'adozione delle iniziative previste dall'art. 2409 c.c.”.

Per contro, non è necessario che vengano individuati specifici comportamenti espressamente in contrasto con il dovere di diligenza citato.

Responsabilità per inerzia di fronte a operazioni fittizie di importo elevato

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 13514 del 13 giugno 2014, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui i sindaci di una società erano stati ritenuti responsabili per non aver vigilato ed essere rimasti inerti di fronte a delle operazioni infragruppo di importo particolarmente elevato, poi rivelatesi fittizie.

Il danno a loro carico, confermato dalla Suprema corte, era stato quantificato dalle corti di merito “attribuendo un valore equivalente alla sommatoria delle operazioni considerate illecite, e quindi, utilizzando un parametro oggettivamente individuato”.
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