Sindaci nel rebus degli incarichi

Pubblicato il 01 luglio 2008 Assonime, con la circolare n. 42 del 27 giugno, ha voluto spiegare i punti controversi del regolamento Consob sul cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo societario. La circolare fa notare come la norma esclude dall’applicazione i componenti degli organi di controllo di società che hanno esclusivamente obbligazioni quotate, mentre include i componenti di organi di controllo di società che hanno solo obbligazioni diffuse fra il pubblico. Si tratta di una asimmetria quest’ultima non giustificabile, in quanto non trova riscontro nel Testo unico sulla finanza. Di conseguenza, il regolamento Consob in questa parte specifica andrebbe rivisto. Assonime auspica, invece, un regime diversificato per i nuovi sistemi di governance, al fine di escludere come soggetti passivi della disciplina i componenti dei consigli di sorveglianza di società che, per statuto, svolgono le funzioni “gestorie”. Riguardo la soglia massima dei cinque incarichi di componente di organo di controllo che i sindaci possono assumere nelle società quotate, Assonime ritiene che accettare la carica di sindaco in un’altra società quotata, nell’ipotesi in cui si è deciso di non ricandidarsi in alcuna delle cinque già assunte in precedenza, è possibile solo se il sindaco si dimette da almeno uno degli incarichi prima della scadenza. Ovviamente non si deve avere la certezza di essere nominato nella nuova società. Anche a tal proposito è auspicabile un chiarimento da parte della Consob.
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