Sinistri. Riduzione di capacità lavorativa e danno patrimoniale futuro

Pubblicato il 01 ottobre 2019

La Cassazione ha depositato ieri una decisione in tema di onere della prova a carico chi lamenti di aver subito, in conseguenza di un sinistro, una riduzione della capacità lavorativa e domandi di essere risarcito anche del danno patrimoniale futuro.

Danno patrimoniale futuro su base prognostica

Con ordinanza n. 24209 del 30 settembre 2019, la Terza sezione civile ha, in primo luogo, sottolineato che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, deve essere valutato su base prognostica.

In detto contesto - ha ammesso la Corte - il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici.

Così, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura, qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa.

Tuttavia, tale presunzione copre esclusivamente l’”an dell’esistenza del danno.

Su quantificazione onere al danneggiato, salva totale incapacità

Per quanto riguarda la quantificazione del pregiudizio, invece, spetta al danneggiato provare la contrazione dei suoi redditi dopo l’incidente; non può, infatti, il giudice, in mancanza di prova, esercitare il potere di cui all’articolo 1226 c.c., valutando, ossia, il danno equitativamente.

Difatti, detta ultima previsione riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, normalmente, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, quindi, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito.

Liquidazione equitativa del giudice

Quando invece risulti che la vittima, in conseguenza del sinistro, sia totalmente incapace di attendere ad altre occupazioni ed abbia dato prova della misura dei redditi percepiti fino alla data dell’incidente, è compito del giudice di merito, ricorrendo alle presunzioni e al criterio equitativo, determinare la sussistenza del danno patrimoniale subito, dando conto, in motivazione, di un coerente esame delle evidenze processuali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy