Sinistro imprevedibile Condanna esclusa

Pubblicato il 25 maggio 2016

L’utente della strada è da ritenere responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità, prevedibilità che deve essere valutata in concreto e non in astratto.

Nel dettaglio, è necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dell’agente.

Verifica prevedibilità ed evitabilità

Sulla scorta di queste considerazioni la Corte di cassazione, con sentenza n. 21581 del 24 maggio 2016, ha annullato, con rinvio, la condanna per omicidio colposo ex articolo 589, comma 2, del Codice penale, pronunciata in sede di merito nei confronti di un automobilista che aveva investito un motociclo mentre procedeva con una manovra di svolta a sinistra, effettuata seguendo una traiettoria con la quale aveva finito di impegnare la corsia opposta di marcia in cui procedeva la vittima.

Secondo la Suprema corte, i giudici di merito avevano omesso, nella specie, un attento e completo esame relativo al problema della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’incidente.

Nuova valutazione su velocità moto e visibilità

Per la Corte, in particolare, la valutazione in concreto della prevedibilità non poteva prescindere, nel caso esaminato, dal fatto pacificamente accertato che la vittima percorreva in orario notturno un’arteria urbana a circa 100 km orari, una velocità, ossia, più che doppia rispetto a quella consentita e sicuramente tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento di un motociclo.

Necessaria, per finire, anche una più approfondita valutazione sulla circostanza evidenziata da un teste secondo cui la vittima procedeva a fari spenti.

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