Sinistro stradale Spese per consulenze superflue non rimborsate

Pubblicato il 14 aprile 2017

In una causa di risarcimento a seguito di incidente stradale, il danneggiato non ha diritto alla ripetizione delle spese sostenute per la consulenza di una società infortunistica, se si tratta di un sinistro semplice, con pieno riconoscimento – come nel caso esaminato – di responsabilità da parte del conducente dell’altro veicolo.

Sinistro semplice Consulenza infortunistica non necessaria

Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo le ragioni di un soggetto danneggiato in occasione di un sinistro stradale, in quanto ha ritenuto non necessario, nel caso de quo, il ricorso da parte del ricorrente, alla consulenza di uno studio di infortunistica. Scelta che rimane senz'altro legittima e di maggior comodità per il danneggiato medesimo, ma che non può essere riversata sul danneggiante né sulla compagnia assicuratrice di costui, laddove ritenuta sostanzialmente superflua ai fini di una più pronta e semplice definizione del contenzioso.

L’ausilio di detta consulenza – rileva la Corte con sentenza n. 9548 del 13 aprile 2017 - non è di fatto servito a smorzare le resistenze della società assicuratrice né, dunque, ad evitare la necessità di introdurre il giudizio.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy