Sisma 2016, prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per il 2018

Pubblicato il 06 settembre 2018

L’INPS, con messaggio n. 3277 del 5 settembre 2018 e con riferimento al sisma 2016, ha comunicato che la Legge n. 89/2018 ha previsto che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, continui ad operare nell’annualità 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili, così come ripartite tra le Regioni stesse.

Ricorda, inoltre, l’Istituto che gli eventi sismici oggetto della norma si riferiscono anche agli accadimenti verificatisi nel mese di gennaio 2017 e non solo ai periodi d’intervento all’interno dell’intervallo temporale 24 agosto/20 ottobre – 31 dicembre 2016.

Alla luce di quanto sopra il messaggio, richiamando le istruzioni fornite con circolare INPS n. 83/2017, rende noto che, con esclusivo riferimento all’indennità prevista dall’articolo 45, comma 1, D.L. n. 189/2016, le Regioni interessate possono continuare a decretare anche per periodi di competenza dell’annualità 2018, utilizzando le stesse modalità operative previste dalla circolare citata.

Si rappresenta che l’indennità in questione è un sostegno al reddito per i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell’evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni terremotati e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, anche nel caso in cui i lavoratori suddetti siano impossibilitati a recarsi al lavoro perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

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