Sisma Abruzzo, in Gazzetta Ufficiale le agevolazioni per la zona franca urbana

Pubblicato il 04 settembre 2012 Con decreto del 26 giugno 2012 - pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 204, del 1° settembre 2012 – in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 1, del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27, del 24 marzo 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 296, del 27 dicembre 2006 a favore delle piccole e medie imprese che sono localizzate nella zona franca urbana (Zfu) del comune de L'Aquila.

Le aziende, che devono essere classificate come piccola e micro impresa e che nel periodo tra il 6 aprile 2009 e il 31 dicembre 2011 hanno intrapreso la loro attività nella Zfu, potranno godere dei seguenti incentivi:

- esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20%;

- esenzione dall'Irap del valore della produzione netta, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300 mila euro per ogni periodo di imposta;

- esenzione Ici, dal 2009 al 2012, per gli immobili in zona franca urbana posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per nuove le attività economiche;

- esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività per i contratti a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato oltre i 12 mesi, a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu.
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