Sisma e sospensione delle ritenute IRPEF Nuovi chiarimenti

Pubblicato il 26 maggio 2017

L’articolo 48, comma 1-bis, del D.L. n. 189/2016, concernente “Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi”, alla luce degli interventi legislativi che sono seguiti, va letto secondo le seguente nuova formulazione:

“I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.

Pertanto, per quanto concerne l’allegato 2bis, i soggetti interessati, sostituiti dall’INPS, possono inoltrare apposita istanza, tramite procedura web, per dichiarare di avere avuto alla data del 18 gennaio 2017 la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma della Regione Abruzzo:

Il messaggio INPS n. 2155 del 25 maggio 2017 ha, inoltre, chiarito che devono essere acquisite le istanze cartacee, presentate alle sedi competenti, a seguito della Legge di conversione n. 45/2017 e prima del 25 maggio 2017.

La sospensione verrà effettuata:

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