Sisma Il finanziatore può cedere il credito

Pubblicato il 01 giugno 2017

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 104380 del 31 maggio 2017, approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto.

Il beneficio

Si ricorda che ai titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e agli esercenti attività agricole è data la possibilità di chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento:

La quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento dal 2020/2021 in cinque anni.

Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

Recupero del credito anche tramite cessione

Ai soggetti finanziatori è corrisposto un credito d’imposta di importo pari agli interessi relativi ai finanziamenti erogati e alle spese strettamente necessarie alla loro gestione.

Il provvedimento in oggetto spiega che il credito d’imposta può essere recuperato dal finanziatore:

Nel secondo caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione.

Fissate le date per le comunicazioni all'Agenzia

I soggetti finanziatori devono trasmettere all'Agenzia, in via esclusivamente telematica e con le specifiche tecniche del provvedimento in oggetto:

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