Sky sanzionata per costi di recesso anticipato

Pubblicato il 19 ottobre 2017

In un contesto volto a favorire la mobilità, la libertà di scelta del contraente debole e la concorrenza, il recesso non può essere, ex novo, la sede di imputazione di costi non causati in via immediata e diretta dall’esercizio del diritto medesimo (principio della c.d. causalità del costo).

Sulla scorta di ciò, il Tar Lazio, Sezione terza ter, ha respinto il ricorso di Sky Italia s.r.l. avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogata da Agcom per violazione dell’art. 1 Legge n. 40/2007 in tema di costi di recesso. A Sky, in particolare, veniva contestato di aver previsto nelle “Condizioni Generali di Abbonamento”, una disciplina del recesso anticipato basata su meccanismi deterrenti e penalizzanti l’esercizio del diritto medesimo, che addebitava cioè oneri non giustificati di recesso solo all’abbonato che recedeva anticipatamente.

Disciplina sul recesso penalizzante. Favorisce i soli abbonati non recedenti

Il Provvedimento di Agcom - e la relativa sanzione pecuniaria - trova dunque conferma nel provvedimento del Tar Lazio, ove si ribadisce la contrarietà della contestata disciplina sul recesso, alla ratio della Legge n. 40/2007 (volta a favorire, nei contratti per adesione, l’abbattimento di barriere all’uscita del contraente debole), a causa dell’introduzione di “vincoli temporali” ed “oneri” estranei al recesso anticipato, che hanno finito per favorire i soli abbonati non recedenti o recedenti alla scadenza contrattuale. Tale modello di pricing, in altre parole, ha fatto del recesso – si legge nella sentenza n. 9643 dell’8 settembre 2017 – uno strumento con effetti fidelizzanti, risultando quindi in tal modo non solo violata, ma altresì strumentalizzata e piegata ai meri interessi dell’azienda, in sede applicativa, una norma volta ad ottenere il risultato contrario, e cioè quello di neutralizzare l’effetto di lock-in dell’abbonato, prodotto da un recesso ingiustificatamente oneroso.

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