Snc, la verifica porta tutti a giudizio

Pubblicato il 10 giugno 2008 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14815/2008, depositata il 4 giugno scorso, si sono pronunciate affermando che, qualora venga proposto ricorso avente ad oggetto il reddito di una società di persone e le modalità del suo accertamento, si ha “litisconsorzio necessario originario”, cioè necessaria partecipazione al giudizio di tutti i soci e della società. Conseguentemente, il ricorso presentato anche da un solo socio comporta, comunque, un giudizio collettivo che, se non celebrato alla presenza di tutte le parti - litisconsorti necessarie -diviene nullo per violazione del principio del contraddittorio. In tale ipotesi, in realtà, è il giudice stesso a dover ordinare l'integrazione del contraddittorio secondo il disposto del comma 2, art. 14, D. lgs. 546/1992 ed entro il termine perentoriamente fissato. Nel caso, poi, in cui tutti i soci abbiano presentato autonomamente ricorso, deve esser disposta dal giudice la riunione dei procedimenti (artt. 29 e 39 del D. Lgs. 546/92). Vige, secondo le Sezioni Unite, il principio di “unitarietà” della previsione dell'accertamento, in quanto la controversia, che riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, ha ad oggetto la posizione comune di tutti i debitori e non la singola posizione debitoria. Unica eccezione a tale principio, che vede necessaria la partecipazione al giudizio dei soci ma non della società, si ha qualora la causa verta sulla ripartizione degli utili. Infine, la sentenza rileva che il giudicato di annullamento, anche parziale, dell'avviso di accertamento notificato alla società ha effetto anche nei confronti dei soci che non hanno preso parte al giudizio, mentre l'Amministrazione finanziaria non può opporre il giudicato ad essa favorevole nei confronti di chi non ha partecipato al processo tributario.
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