Soci senza benefici

Pubblicato il 20 novembre 2008 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27439 del 18 novembre 2008, ha stabilito che il socio superstite (una Srl) al quale era stato assegnato un immobile di una Sas in liquidazione, che nei sei mesi non aveva visto ricostituita la pluralità dei soci, non ha diritto al beneficio fiscale dell’imposta di registro agevolata per tale immobile poiché non lo ha trasferito, come si era impegnato a fare, entro tre anni. Nel ribaltare la decisione in merito dei giudici regionali la Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco condannando il contribuente al pagamento della maggiore imposta di registro. Nella sentenza è chiaramente affermata la netta separazione tra il patrimonio della società di persone e quello dei soci e la riconducibilità, quanto agli effetti prodotti, dell’assegnazione dell’immobile sociale al socio superstite nel paradigma del trasferimento. Pertanto, il mancato verificarsi della condizione per l’agevolazione legittima il Fisco ad assoggettare l’atto all’aliquota piena (8%).
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