Società di comodo alle strette

Pubblicato il 15 novembre 2006

La disciplina sulle società non operative (ovvero ogni tipo di società, escluse quelle semplici e le cooperative) è stata riformulata dall’articolo 35, comma 15, del Dl 223/2006 (Legge 248/06). Il successivo articolo 36, comma 34, impone alle società di capitali di corrispondere l’acconto, per il periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto 223), tenendo conto delle innovate regole. I nuovi coefficienti per il calcolo dei ricavi minimi ai fini della verifica della condizione di non operatività sono:

 

-         il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 53, comma 1, lettera c) del Tuir (azioni o quote di partecipazioni) anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti (di finanziamento);

 

-         il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili anche in locazione finanziaria (con esclusione delle immobilizzazioni in corso);

 

-         il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

E’ stato peraltro fissato l’aumento delle percentuali utilizzate per stabilire l’entità del reddito minimo:

-         l’1,50 per cento sul valore di azioni e partecipazioni;

-         il 4,75 per cento sul valore di beni immobili;

-         il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni.

Ma in numerosi casi, le società si trovano oggettivamente impossibilitate a conseguire i ricavi nella misura richiesta dalla legge. Per esse, se in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario, resta la sola procedura dell’interpello (documentata).

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