Società di comodo, Unico tace

Pubblicato il 16 febbraio 2005

Nella seconda versione della bozza del modello Unico per le società di capitali sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione del prospetto per la verifica dell’operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi, contenuto nel quadro RF. Ai fini della disciplina delle cosiddette “società di comodo” e della verifica del reddito minimo in sede di dichiarazione, il valore delle partecipazioni la cui cessione genera plusvalenze esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR, così come le plusvalenze stesse, dovrebbero essere prese in considerazione. In caso contrario, una volta considerato il valore di tali partecipazioni nel prospetto del quadro RF, il soggetto che detiene le partecipazioni e che non consegue (anche a seguito della cessione) alcun reddito imponibile, sarebbe tenuto a dichiarare un ammontare minimo di "ricavi" pari all'1% del costo di iscrizione in bilancio delle partecipazioni e, qualora ciò non avvenisse, a dichiarare un reddito presunto pari allo 0,75% del medesimo importo. Un sostegno a questa tesi giunge anche dalle istruzioni di Unico 2005, che precisano che il raffronto tra il reddito minimo e quello effettivo deve considerare anche "gli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile", quali, ad esempio, i dividendi esenti nella misura del 60% o del 95%. Le istruzioni in bozza Internet, tuttavia, non fanno cenno al caso del reddito totalmente esente e ai dividendi che non concorrono alla formazione del reddito.

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