Società, trasferimento con limiti

Pubblicato il 17 dicembre 2008 Con la sentenza relativa alla causa C-210/06, la Corte di Giustizia europea detta le condizioni per i trasferimenti societari tra i Paesi Ue e specifica che la libertà di stabilimento non costituisce un ostacolo alla decisione di uno Stato di precludere lo status nazionale a una impresa che decide di trasferire la propria sede in un’altra Nazione dell’Unione europea, conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto del primo Stato. In assenza di una normativa comunitaria uniforme, infatti, la Corte riconosce ad uno Stato “la possibilità di non permettere a una società costituita sulla base della legislazione interna di conservare questa condizione quando intenda riorganizzarsi in un altro Stato membro trasferendo la sede nel territorio di quest’ultimo, sopprimendo in questo modo il collegamento previsto dal diritto nazionale dello Stato membro di costituzione”. Diverso è, invece, il caso del trasferimento di una società da uno Stato membro ad un altro Stato membro con il contestuale cambiamento del diritto nazionale applicabile. Infatti, nel caso di un trasferimento di società con passaggio al diritto nazionale dello Stato in cui la società stessa si è trasferita, la libertà di trasferimento permette che ciò avvenga senza che siano necessari il suo scioglimento e la sua liquidazione nel primo Stato membro. La condizione è che la legislazione del nuovo Stato lo consenta e a meno che una restrizione di questa libertà non sia richiesta da ragioni di ordine pubblico. Tuttavia, specificano i giudici comunitari, la facoltà di istituire divieti non può spingersi sino a imporre lo scioglimento e la liquidazione della società, impedendole, di fatto, la trasformazione in una società di diritto nazionale dell’altro Stato membro nei limiti da questo consentiti. Un ostacolo del genere, secondo la Corte, andrebbe a costituire una indebita restrizione del diritto di stabilimento della società e potrebbe essere accettato solo nel caso che a richiederlo siano ragioni di ordine pubblico.
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