Software paghe, Cassazione contro il boicottaggio

Pubblicato il 17 febbraio 2009

Secondo la Cassazione (sentenza n. 3640 del 13 febbraio 2009), costituiscono violazioni antitrust le iniziative delle associazioni volte a discriminare i prodotti e i servizi immessi da un'azienda sul mercato, nel caso di specie un software, con funzioni che “l'associazione stessa considera in concorrenza con quelle offerte dai propri associati”. In particolare, la Suprema corte è intervenuta a sedare il braccio di ferro fra l'associazione nazionale dei consulenti del lavoro e la Inaz Paghe, società che aveva messo in commercio un software per il calcolo degli stipendi e che si era vista disdire, dopo una missiva del presidente dell'associazione, gli altri contratti in essere con i consulenti. Così, la prima sezione civile, nel sottolineare che il software andava eventualmente contestato davanti a un giudice, ha censurato il boicottaggio dei contratti operato dall'associazione precisando come “il boicottaggio sarebbe stato ugualmente illecito anche se l'offerta full service di Inaz Paghe fosse stata illecita a sua volta”.

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