Soggetti a tassazione i benefici accessori dei pensionati

Pubblicato il 10 aprile 2013 Stante l’equiparazione a tutti gli effetti delle pensioni ai redditi da lavoro dipendente (ex articolo 49, comma 2 del Tuir), le riduzioni tariffarie, gli sconti e ogni tipo di beneficio conferiti ad ex dipendenti in relazione al rapporto di lavoro pregresso, rientrano nell’ambito dei “fringe benefits”.

Lo stabilisce la Ctr Lazio con sentenza n. 148/01/13 del 6 marzo 2013.

Pertanto, tali benefici accessori sono sottoposti a tassazione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Il caso di specie vedeva la richiesta di rimborso, accolta in primo grado, da parte un ex dipendente Enel dell’Irpef trattenuta sulla pensione per la riduzione tariffaria praticata dall'azienda ai propri ex lavoratori.
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