Soggetti non “solari”: rivalutazione dei beni anticipata

Pubblicato il 04 gennaio 2021

La scelta di spostare la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno, a partire da quello in corso, comporta la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, nell'esercizio successivo, chiuso al 31 dicembre 2020.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 640 del 31 dicembre 2020 a seguito della richiesta presentata da una società in materia di rivalutazione dei beni per quanto attiene soggetti che non adottano gli Ias/Ifrs per la redazione del bilancio.

Il Fisco ricorda che l'articolo 110 del DL n. 104/2020 permette a tali società di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

Soggetti non "solari": anticipazione della rivalutazione dei beni

Per le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare la norma prevede la possibilità di anticipare la rivalutazione al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Questo vale anche per i soggetti che hanno scelto di spostare la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio in corso, che verrà chiuso il 31 dicembre 2020.

Tuttavia, si precisa, la legge consente l’alternativa – effettuare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o nell'esercizio successivo, chiuso al 31 dicembre 2020 – ma non di procedere con la rivalutazione in entrambi gli esercizi.

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