Soggetto a Irap il commercialista-sindaco se non è in grado di scorporare i compensi

Pubblicato il 13 settembre 2017

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 21161 del 12 settembre 2017, ha confermato la pronuncia dei giudici della Ctr che hanno negato il rimborso parziale dell’Irap al commercialista che congiuntamente svolge anche l’incarico di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico.

In precedenti sentenze la Corte suprema ha asserito come non sia dovuta l’Irap dal commercialista per la quota di compensi derivanti dallo svolgimento degli incarichi di sindaco, amministratore e revisore se è possibile scorporare le somme percepite per tali incarichi da quelle totali e se si riesce a dimostrare che l’attività di sindaco è esercitata senza ricorrere ad una autonoma struttura organizzativa.

Ma nella causa giunta di fronte ai giudici di Piazza Cavour è risultata mancante la prova che l’attività di sindaco è stata svolta senza autonoma organizzazione.

Non può quindi darsi seguito al rimborso dell’Irap al commercialista che svolge congiuntamente anche gli incarichi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, potendosi ritenere che si sia di fronte ad un'attività unitaria, dove si trovano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, posto che non è stato possibile scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy