Soggiorno per motivi di studio senza il visto di ingresso

Pubblicato il 01 settembre 2010
Con circolare n. 5500 del 23 agosto 2010, il ministero dell'Interno rende noto che, a partire dal 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, per motivi di studio, senza il corrispondente visto d’ingresso per studio. L'iniziativa di esenzione dall’obbligo del visto per motivi di studio, promossa dal Ministero degli Affari Esteri, d’intesa con l'Interno, verrà applicato ai cittadini appartenenti ai Paesi terzi elencati nell’Allegato II del Regolamento (CE) 539/2000.

Così, in attuazione della legge 28 maggio 2007, n. 68 e del successivo decreto del Ministero dell’Interno pro tempore, del luglio 2007, il soggiorno in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso avvenuto anche per motivi di studio, prevede solo l’assolvimento dell’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Contributi per impianti CER: accesso a comuni fino a 50.000 abitanti

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy