Solo il caso fortuito salva il custode

Pubblicato il 30 gennaio 2013 La Cassazione, con la sentenza n. 2094 depositata il 29 gennaio 2013, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che l’Ente comunale potesse essere ritenuto responsabile, quale custode della strada, per la caduta di una donna avvenuta a causa di una buca presente sul manto stradale.

Quest’ultima aveva impugnato la decisione di merito secondo cui la responsabilità del Comune non era rilevabile in quanto la rete stradale, per estensione e modalità d’uso, era oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte dei cittadini, con conseguente impossibilitò, per l’ente proprietario, di esercitare un effettivo potere di vigilanza e custodia sul bene.

I giudici di legittimità, sul punto, hanno osservato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinda dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cose ed evento. Tale responsabilità – continua la Corte – prescinde, altresì, “dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra causa ed evento dannoso”.
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