Sommerso al rush finale

Pubblicato il 08 settembre 2008 Il 30 settembre segna una data importante per le aziende e i lavoratori che vogliono uscire dal sommerso: agevolazioni sono previste anche per coloro che hanno fatto ricorso a collaborazioni coordinate e continuative prive del necessario grado di autonomie e per quanti intendono stabilizzare le parasubordinazioni irregolari. La possibilità è stata concessa dall’articolo 7 del decreto legge n. 248/2007, milleproroghe, convertito con la legge n. 31 del febbraio scorso, che ha acquistato ancora più significato se riletta alla luce delle nuove misure antisommerso introdotte dal Dl 112/2008. Le nuove disposizioni, infatti, hanno introdotto nuove modalità di definizione e di riscontro del lavoro sommerso che lasceranno poco spazio alle irregolarità. Aderendo alla sanatoria, i datori di lavoro potranno evitare le pesanti sanzioni amministrative che sono previste a capo di coloro che hanno impiegato anche solo per una giornata personale in difetto di ogni formalizzazione. Con l’adesione vi è poi la possibilità di versare la contribuzione omessa “scontata” di un terzo, con rateizzazioni sulla restante parte dilazionabile fino a 5 anni. Possono godere dei benefici della sanatoria per il lavoro nero non solo coloro che decidono di aderire spontaneamente (regolarizzazione di una situazione ancora sconosciuta alla Pa), ma anche coloro interessati da emersione coattiva, cioè quando gli illeciti sono già stati conteggiati al datore di lavoro con provvedimenti amministrativi o con sentenze. Per accedere alla procedura, le istanze di regolarizzazione devono essere presentate alle sedi Inps competenti per territorio entro il 30 settembre. Nelle domande vanno indicate le generalità dei lavoratori che si devono regolarizzare e i periodi di lavoro in nero per cui si mira ad ottenere la sanatoria. Possono essere interessate al condono le posizioni relative ai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda. I datori di lavoro che intendono aderire alla sanatoria devono, innanzitutto, pervenire ad un accordo con la rappresentanza sindacale interna o territoriale, che disponga sulle modalità attraverso cui si regolarizzeranno i lavoratori impiegati. Raggiunto l’accordo collettivo, il datore di lavoro è chiamato a concludere un atto di conciliazione con il singolo lavoratore che fissi l’intesa sulle pretese e diritti discendenti dall’impiego in nero. Eseguita la conciliazione, le parti procedono alla stipula di un contratto di lavoro subordinato conforme agli accordi sindacali e, in base alle disposizioni di legge, di durata non inferiore a due anni. Conclusa l’istruttoria, l’Inps comunicherà l’ammissione alla procedura oppure il diniego alla domanda, per cui saranno dovuti tutti i contributi e le sanzioni in misura piena.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy