Sommerso, limiti alla mazi-sanzione

Pubblicato il 01 settembre 2006

Il ministero del Lavoro, attraverso dei propri organismi, sta rilasciando delle prime indicazioni circa i provvedimenti di contrasto al lavoro sommerso contenuti nella legge di conversione del Dl 223/06. Sempre in attesa della preannunciata circolare esplicativa sugli aspetti sanzionatori della repressione del lavoro in materia di cantieri edili e di lavoro irregolare, si precisa che solo se il personale è totalmente sconosciuto all’amministrazione - oltre che non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria – può essere considerato “in nero”. In tal caso esso sarà valutato ai fini della sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili, facendolo rientrare nel calcolo della quota del 20% o in quello per l’irrogazione della maxisanzione fino a 12mila euro. La precisazione è contenuta nella nota della Direzione regionale del Veneto, che chiarisce che il senso della legge è quello di punire solo per l’impiego di personale di cui si voleva consapevolmente omettere ogni segnalazione. Cioè, si deve fare attenzione a punire solo chi impiega lavoratori “totalmente in nero”, e non i datori di lavoro e committenti solo negligenti o coloro che si adeguano solo formalmente a scritture omettendo di segnalare a chi di dovere la costituzione del rapporto di lavoro. 

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