Somministrazione con indennità

Pubblicato il 15 marzo 2006

L’Inps con la circolare n. 41, del 13 marzo 2006, traccia un promemoria sulle implicazioni sul piano delle prestazioni a sostegno del reddito nelle diverse figure di lavoro introdotte dal Dlgs 276/03. Si esaminano i contratti di somministrazione e inserimento, l’apprendistato, l’appalto, il distacco, il lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale, a progetto, occasionale e accessorio. In particolare, per ciò che riguarda la somministrazione - ex lavoro interinale - si ribadisce che esso nasce attraverso la stipula di due contratti in cui entrano in gioco tre soggetti (il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore): il contratto di somministrazione di lavoro concluso tra somministratore e utilizzatore e il contratto tra somministratore e lavoratore. La somministrazione può essere a tempo determinato, ma anche indeterminato. Il lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato ha diritto a un’indennità mensile per disponibilità, divisibile in quote orarie,  corrisposta dal somministratore per i periodi nei quali il lavoratore resta in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal CCNL e comunque non è inferiore alla misura prevista o aggiornata periodicamente dal ministero del Lavoro.  

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