Somministrazione irregolare e distacco illecito: va sanzionato il lavoro nero?

Pubblicato il 10 novembre 2014 E’ stato chiesto al Ministero del Lavoro se nelle ipotesi di somministrazione irregolare e distacco illecito possa essere riscontrata anche la fattispecie del “lavoro nero” ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio della maxisanzione di cui alla Legge n. 183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Analizzando la normativa, con la risposta all’interpello n. 27 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro ha ricordato che nei suddetti casi l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito con la conseguenza, in entrambi i casi, che tutti gli atti compiuti dal somministratore e distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione o il distacco ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

Conseguentemente, nei casi di specie è da escludere l’applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Al di là delle suddette ipotesi, sottolinea lo stesso Ministero, si ritengono comunque inapplicabili dette sanzioni anche nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta (art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003) e nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua l’iniziativa giudiziale del lavoratore.

In tali casi esiste infatti una “tracciabilità” circa l’esistenza di un rapporto di lavoro ed i connessi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, certamente inducono a ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro “nero” tout court.

Ne consegue che, nelle ipotesi in questione “non sarebbe in linea con il quadro normativo e con i criteri di ragionevolezza che sottendono l’interpretazione del complessivo assetto della disciplina sanzionatoria, l’applicazione sia delle sanzioni per somministrazione e distacco illecito, sia delle sanzioni amministrative per lavoro “nero” o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”.
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