Sopravvive il certificato dei carichi pendenti

Pubblicato il 26 maggio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34 del 25 maggio 2007, chiarisce che anche se l’appaltante può attestare la propria regolarità fiscale con una “dichiarazione sostitutiva in conformità” si può continuare a richiedere il certificato dei carichi pendenti all’agenzia delle Entrate in base al provvedimento del 25 giugno 2001, che ha approvato i relativi modelli. Questi ultimi, infatti, sono validi anche con l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06). Il certificato dei carichi pendenti, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla richiesta, contiene la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria relativi alle imposte dirette, all’Iva, alle imposte indirette sugli affari e agli altri tributi indiretti di competenza dell’Agenzia.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy