Sorveglianza sanitaria: costa più caro non fare le visite mediche

Pubblicato il 08 ottobre 2015

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico.

Qualora il datore di lavoro non invii i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria sarà sanzionabile con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro.

L’art. 20, c. 1, lett. i), D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni), in vigore dal 24 settembre 2015, ha aggiunto, all’art. 55 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), il comma 6-bis che ha modificato il sistema sanzionatorio.

Stante quanto sopra, se la violazione si riferisce:

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