Sospensione della cartella per 150 giorni

Pubblicato il 22 giugno 2010
Le nuove disposizioni introdotte dalla recente manovra economica in materia di contenzioso fiscale prevedono che la sospensione delle cartelle di pagamento, eventualmente disposta dal giudice nel corso del procedimento, abbia una durata di 150 giorni; qualora, poi, il giudice tributario non riesca a decidere entro detto termine, il contribuente dovrà comunque procedere col pagamento della somma per evitare l'attivazione di procedure esecutive.

Questo nuovo meccanismo avrà certo delle ricadute con riferimento al lavoro dei giudici tributari; in particolare, il nuovo termine potrebbe mettere in difficoltà quelle Commissioni nelle quali il numero del contenzioso in ingresso e delle pendenze risulti particolarmente elevato.

Tra le altre novità, si segnala anche il contenuto dei nuovi avvisi di accertamento; questi, a partire dal 1° luglio 2011, relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, dovranno prevedere un'intimazione ad adempiere, entro i termini previsti per la presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento integrale della cartella e, in caso di presentazione del ricorso, al pagamento frazionato, pari al 50% delle maggiori imposte e dei relativi interessi. Detti atti saranno immediatamente esecutivi al momento della notifica e dovranno contenere l'avvertimento che decorsi 30 giorni dal termine per il pagamento verrà dato avvio alla riscossione a mezzo degli agenti a ciò preposti.
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