Sospesa ex lege la richiesta di pagamento della maggiorazione sull’Irap 2004

Pubblicato il 31 maggio 2010

La richiesta di pagamento ad una banca della differenza tra l’Irap pagata con l’aliquota del 4,25% e quella dovuta con aliquota maggiorata in base a quanto disposto dalla legge regionale del Veneto n. 34/2002, si deve considerare illegittima dal momento che la legge n. 311 del 2004 ha sospeso la maggiorazione Irap, rendendo di fatto illegittima la suddetta pretesa tributaria.

Tale conclusione è stata confermata anche dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che, con la sentenza n. 35/1/2010, ha confermato per il periodo d’imposta 2004 la sospensione della maggiorazione dell’aliquota ordinaria dell’Irap, disposta dalla legge n. 289/2002. Pertanto, la pretesa dell’ufficio tributario di richiedere a carico di banche e assicurazioni, per l’anno 2004, il pagamento della differenza tra l’imposta pagata con aliquota base del 4,25 e quella maggiorata dell’1% (5,25%), deve essere considerata illegittima. Le suddette maggiorazioni, infatti, si devono ritenere sospese ex lege.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Avvocati, primo sì alla riforma dell’ordinamento forense

08/05/2026

Enpacl: slitta il versamento del contributo soggettivo

08/05/2026

Contributi agricoli INAIL 2026: prima scadenza il 16 settembre con nuove aliquote

08/05/2026

Consulta, più spazio agli interventi e nuove regole processuali

08/05/2026

Inps, bonus per autonomi colpiti dal maltempo: regole e domanda

08/05/2026

Fondo credito ai giovani 2026, domande al via sulla piattaforma MyConsap

08/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy